Tratto dal CORRIERE DELLA SERA :
Ad un anno dal «Dopo di noi» il primo via libera di un giudice ad un «trust»
Ci sono storie che si concludono con la formula di rito “e vissero felici e contenti”,poi ce ne sono altre che con quella stessa frase iniziano. Come quella di Gabriele (nome di fantasia ndr) che ha 30 anni, ama il mare e la sua famiglia vive per lui. Gabriele, però, è una persona con grave disabilità e da tempo i genitori, ormai sessantenni iniziano a preoccuparsi per il futuro del loro ragazzo. Cosa farà dopo? Quando loro non ci saranno più chi si prenderà cura di lui? Chi potrà accompagnarlo in estate nella casa di Ostia, quella dove Gabriele ti fa capire che è felice con quel suo sorriso rumoroso?
Da tempo cercano aiuto e lo trovano poco più di due anni fa in via Silone, nono municipio della città capitolina, dove in un pomeriggio di primavera varcano la soglia dello sportello informativo dedicato alla disabilità. Ad accoglierli c’è un avvocato, Francesca Romana Lupoi, che due volte a settimana presta gratuitamente la propria consulenza. Francesca, però, è un avvocato del tutto particolare. Per descriverla, senza perdersi tra righe di narrativa, basta una parola: fiducia. E’ quella che ti ispira quando la incontri ed è la stessa parola buona a spiegare l’oggetto del suo lavoro, si perché si occupa di “trust” e lo fa dal 1999.
IL TRUST, UNO STRUMENTO ALLA PORTATA DI TUTTI
Ai meno esperti questo termine richiama grandi operazioni finanziarie. E invece no. Dallo scorso Novembre, con l’entrata in vigore della Legge sul Dopo di Noi, il trust che letteralmente tradotto significa appunto fiducia, entra di diritto tra gli strumenti a disposizione delle famiglie per mettere al riparo il futuro di persone con gravi disabilità. «La vicenda di Gabriele – spiega l’avvocato Lupoi – è il primo caso in Italia di piena applicazione della legge». Lo scorso 10 Ottobre, infatti, allo studio Lupoi è arrivato l’ok da parte del giudice tutelare del tribunale di Roma che aveva in carico la vicenda di Gabriele che autorizza la mamma del giovane a istituire un trust in suo favore che ne tuteli gli interessi anche futuri.
«E’ una buona notizia doppia, sia per l’autorizzazione ricevuta dalla famiglia – racconta Lupoi – e anche perché nel caso di Gabriele il fratello maggiore, che è anche il soggetto “fiduciario”, ha deciso di rinunciare alla sua quota legittima di eredità in favore di Gabriele».
Un gesto di generosità che aumenta quel rapporto unico che esiste tra i due fratelli e che ha spinto il maggiore e prendersi cura del fratello per tutta la vita. Sarà lui a permettergli di continuare a vivere le sue estati ad Ostia, dove la famiglia ha una delle due case oggetto del “trust”.
«Una garanzia certa per i genitori – spiega Lupoi che, oltre ad essere vicepresidente dal 1999 dell’associazione “Il trust in Italia”, è stata tra gli esperti voluti dalla parlamentare Ilaria Argentin che hanno concorso proprio alla stesura della Legge sul Dopo di Noi – E nel caso in cui il fratello non potesse occuparsi più di Gabriele sarà la moglie a seguirlo poiché nel trust è lei ad essere stata indicata come “guardiano”».
Già perché questo strumento prevede, oltre al beneficiario, altre due figure centrali: quella del fiduciario, ovvero la persona che si occuperà di gestire i beni da cui si trae l’economia di sostenibilità per raggiungere l’obiettivo del trust, e la figura del guardiano che oltre a controllare l’operato del fiduciario concorre alle scelte connesse alla gestione del trust stesso.
COSTI BASSI E GARANZIE, UNA CERTEZZA PER IL FUTURO
«E’ uno strumento utilissimo -prosegue Lupoi – che non è pensato solo per grandi patrimoni ma serve invece ad assicurare che il beneficiario sia tutelato nel suo percorso di vita». E a guardare i costi connessi alla creazione del vincolo, in media attorno ai 2-3 mila euro, la strada sembra essere quella giusta.
«E’ uno strumento non revocabile, alla portata di tutti ed è garanzia di un’adeguata qualità della vita per il beneficiario, l’importante certo è scegliere con attenzione le figure del fiduciario e del guardiano. Sono certa che l’utilizzo del trust contribuirà in maniera sostanziale nei prossimi anni a fornire soluzioni per quanti sono chiamati a confrontarsi con il Dopo di Noi».
Per molti giovani con disabilità gravi si è appena disegnato un nuovo orizzonte e Gabriele con la sua storia ha scritto la prima pagina di un futuro che inizia ora e del dopo non ha più di che preoccuparsi.
NOTA:
Il trust rappresenta uno degli strumenti centrali introdotti dalla Legge sul Dopo di Noi e proprio per l’importanza che esso assume difficilmente potrà essere esaurito in un articolo. Ad esempio esistono considerevoli agevolazioni fiscali, inclusa la possibilità di stipulare un’assicurazione sulla vita del genitore, per chi individua in esso il giusto percorso per garantire un futuro sicuro ai propri figli, inoltre il trustee (fiduciario) non necessariamente dev’essere una persona fisica, oppure può divenire uno strumento condiviso da più famiglie che possono dare vita ad una casa-famiglia. A titolo non esaustivo si rimanda quindi a due guide sul tema proposte dal Consiglio del Notariato e dal sito di informazione specializzato Disabili.com
«Dopo di noi», dal notariato una guida pratica per accedere ai fondi
ROMA – Ci sono battaglie culturali e battaglie sommerse. Ovvero quelle fatte di norme e cavilli, lacci e lacciuoli. Orientarsi nel mondo della burocrazia italiana è un compito arduo. Per tutti, nessuno escluso. Ma quando si è costretti a fare i conti con le marginalità sociali, con gli esclusi (nonostante il diritto) e con la disabilità, allora le regole cambiano. Perché in quel momento non si decide arbitrariamente di giocare una partita impari, ma si è piuttosto costretti a scendere in campo per la sopravvivenza. Il bisogno è reale, concreto. Ma come orientarsi in questa giungla di norme? Ecco una guida pratica che interviene in soccorso. A scriverla è il Consiglio nazionale del notariato.
Almeno stavolta dobbiamo distaccarci dalla figura stereotipa del notaio. Perché non ci troviamo di fronte a un professionista in giacca e cravatta che solo per una firma necessaria per legge si fa pagare una parcella che i più ritengono sproporzionata. No, niente di tutto questo. Il consiglio si è schierato dalla parte delle fragilità sociali. E ha offerto loro uno strumento utile, tangibile, necessario. Si tratta della guida per il cittadino. È ormai giunta alla quattordicesima edizione. Ma quel che più conta è che stavolta è dedicata al “Dopo di noi”. È stata pensata e scritta per gli amministratori di sostegno e per tutte quelle fragilità sociali che hanno bisogno di strumenti e di aiuto per essere sorrette.
Sì, la legge è dalla loro parte. Con la numero 112 del 2016 – quella comunemente riconosciuta come la norma sul “Dopo di Noi” – si prevede l’istituzione di un apposito fondo pubblico di assistenza rivolto ai disabili gravi privi del sostegno familiare. Le cifre? Eccole: 90 milioni di euro nel 2016, 38,3 milioni per il 2017 e 56,1 milioni a partire dal 2018.
Ma com’è possibile accedere a queste risorse? La risposta è nella guida. Semplice, comprensibile, puntuale. Per realizzarla il Consiglio nazionale del notariato ha chiesto una mano a tredici associazioni: Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori. Ne è uscito un vademecum accessibile a chiunque. Una bussola utile per orientarsi nelle complicate pieghe della legislazione. Nasce per favorire l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità, ma di fatto costruisce anche canali di accesso e comprensione che non sono alla portata di chiunque.
Eppure la protezione, la cura, l’assistenza, l’autonomia e l’indipendenza delle persone disabili dovrebbero rappresentare una priorità. Lo dice anche la legge. Per questo esistono fondi dedicati e sgravi fiscali (previsti dalla legge). Ma non solo. La norma prevede infatti polizze di assicurazione, trust, vincoli di destinazione, fondi speciali. E la guida nasce anche per questo: per raggiungere le legittime agevolazioni previste dalla legge e ottenibili con atti pubblici notarili.
Del resto la disabilità riguarda circa 3,2 milioni di persone, per la maggior parte anziani. Un milione e 800mila sono i disabili gravi, circa 540mila hanno meno di 65 anni. Per tutti loro – e per le loro famiglie – nasce l’open day per la tutela delle fragilità sociali, in programma sabato 27 maggio in più di sessanta città italiane
DEFINIZIONE:
Tradotto in italiano dall’inglese, il termine trust significa “fiducia”. Rappresenta infatti uno strumento basato su un rapporto fiduciario tra i soggetti coinvolti. La conservazione del termine in inglese rivela pure che il trust ha origine anglosassone: nasce infatti negli ordinamenti di “common law”, in cui la giurisprudenza si basa sulle sentenze precedentemente pronunciate dai giudici. Un sistema diverso da quello dei Paesi come l’Italia, in cui vige un ordinamento fondato su codici.
La legittimazione del trust nel nostro Paese deriva dalla ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, avvenuta con legge 16 ottobre 1989 n° 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.
Nell’articolo 2, comma 1, la Convenzione definisce i trust. Come tradotto dall’associazione “Il Trust in Italia”:
“per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”.
Nell’atto istitutivo di un trust, dunque, un soggetto, definito disponente, trasferisce la titolarità di beni a un altro soggetto di sua fiducia, ovvero il trustee. Quest’ultimo dovrà amministrare i beni a vantaggio di un beneficiario o per realizzare uno scopo, attenendosi alle indicazioni e al programma che il disponente stabilisce nell’atto istitutivo.
In Italia, la ratifica della Convenzione permette di applicare il trust senza incorrere nella sanzione di invalidità. L’ordinamento giuridico, tuttavia, riconosce il trust purché “interno”, ovvero devono essere italiani disponente, trustee e beneficiario, come pure il fondo gestito in trust deve risiedere nel territorio nazionale. Solo la legge regolatrice ha origine fuori confine, ma questo non significa che i soggetti protagonisti del trust debbano conoscere la normativa straniera. Per quanto riguarda il trustee, poi, gli atti da lui eseguiti in funzione del suo incarico sono sottoposti alla legislazione italiana.
Il trust è uno strumento flessibile, “costruito” su misura in base agli scopi e ai soggetti coinvolti.
Nell’ambito del “dopo di noi”, è una soluzione che garantisce assistenza ai disabili. Infatti, il disponente – in genere il genitore o un parente – destina propri beni al fondo appositamente istituito, assicurandosi così che il patrimonio verrà usato a beneficio della persona disabile.
Con il trust la tutela può anche estendersi al disponente stesso, come pure agli altri membri della famiglia.
SOGGETTI COINVOLTI
La costituzione di un trust comincia con la creazione dell’atto istitutivo, definito anche negozio unilaterale: in esso, il disponente manifesta le proprie volontà, definendo con chiarezza il fine del trust, compiti e poteri del trustee, e beneficiari.
Diverse, dunque, le figure coinvolte.
Disponente (definito anche Settlor)
È colui che prende l’iniziativa di costituire il trust. Ne definisce dunque lo scopo, le regole, nomina il trustee e stabilisce i beneficiari o le regole per identificarli. Il disponente può anche essere un soggetto plurimo, come ad esempio un gruppo di persone che istituiscono un apposito fondo da gestire in trust.
In genere, nel caso di beneficiari disabili, il disponente è un genitore, da solo o con il coniuge.
Può stabilire il momento in cui prende avvio il trust, e fino ad allora può gestire direttamente i beni indicati nell’atto istitutivo. Può anche disporre che solo dopo la sua morte inizi il trust. Il disponente può decidere di fare anche la parte del trustee, come pure quella del guardiano.
Un genitore conosce bene le esigenze del figlio disabile, ecco perché assume spesso il ruolo di disponente. Questa figura deve infatti essere in grado di dare corrette indicazioni su abitudini di vita ed esigenze del soggetto debole al trustee. Quest’ultimo può così svolgere correttamente il suo ruolo, in particolare quando il disponente non ci sarà più o non sarà più in grado di assistere il disabile.
A tal proposito, il disponente può destinare al trustee delle lettere di desiderio. Queste, però, non fanno parte dell’atto istitutivo del trust, che può essere riveduto durante la sua esistenza.
Caso particolare è quello in cui il beneficiario è il disponente stesso. Si tratta di una soluzione con la quale la persona si garantisce una tutela per il momento in cui non potrà più badare a se stessa. In questa maniera, si evita il ricorso all’amministratore di sostegno, godendo di una maggiore riservatezza in fatto di condizione economica, salute del beneficiario e della famiglia.
Trustee
Il trustee è il titolare fiduciario dei beni vincolati nel trust e che egli deve amministrare a vantaggio del beneficiario, ovvero del soggetto debole da tutelare. È l’unica figura che non può mancare per la costituzione di un trust. Il trustee è titolare di diritti e di poteri che il disponente gli affida in virtù di un rapporto di affidamento.
Trust può essere chiunque abbia facoltà di agire. Può essere una persona fisica o giuridica. Può anche essere una cooperativa, o una ONLUS (in questo caso, i beni conferiti nel trust devono essere tenuti separati da quelli impiegati per le attività previste nell’atto costitutivo della ONLUS). Anche un avvocato assieme al medico di famiglia che ha in cura il soggetto debole possono assumere il ruolo di trustee.
In generale, il trustee viene scelto tra persone vicine a chi deve essere tutelato. Questo perché, nella sua funzione, il trustee non deve sottostare a logiche prettamente economiche, ma deve tenere in primo piano la sfera emotiva e sociale della persona debole. Per il trustee, dunque, il contatto umano che stabilisce con il disabile diventa un metro di valutazione dell’affidabilità e della competenza.
Spesso assume l’incarico di trustee il genitore del disabile, che sa come prendersi cura del familiare. Il genitore può stabilire l’eventuale sostituto e le cause del subentro, come ad esempio il decesso del genitore stesso oppure la sopraggiunta incapacità di prestare assistenza al figlio.
Il trustee gode di poteri dispositivi, che toccano l’integrità del fondo, e di poteri gestionali, relativi alla amministrazione del fondo stesso. Questi poteri vengono stabiliti nell’atto istitutivo del trust.
Il trustee deve rendere conto della sua attività, ma nel complesso, proprio per il legame di fiducia con il disponente, gode di autonomia nell’amministrazione dei beni. È obbligato però a non utilizzarli per sue esigenze: le utilità derivanti dalla gestione del fondo sono infatti destinate al beneficiario.
Beneficiario
Il beneficiario è l’individuo che viene tutelato attraverso la costituzione del trust. In generale, gode dunque dei vantaggi che derivano dai beni confluiti nell’apposito fondo.
Il trustee garantisce l’assistenza, la cura e il mantenimento del beneficiario versandogli i redditi dei beni vincolati, oppure occupandosi direttamente della persona.
Si distinguono i beneficiari del reddito e i beneficiari finali.
I beneficiari del reddito sono i destinatari di ogni frutto o utilità che deriva dalla gestione dei beni fatti confluire nel fondo.
I beneficiari finali sono i soggetti ai quali, una volta concluso il trust, vengono trasferiti i beni costituenti, in quel momento, il fondo.
Di solito, il figlio più debole è il destinatario dei redditi derivanti dalla gestione del fondo, ma può anche usufruire dell’eventuale impiego dei beni, se necessario.
Nell’atto istitutivo del trust, si possono includere indicazioni a vantaggio anche dei genitori e degli altri figli. Questi ultimi, ad esempio, possono essere destinatari dei beni residui nel fondo, una volta terminato il trust.
Nell’istituzione del trust a favore di un figlio disabile, il genitore deve agire senza ledere i diritti del coniuge e degli altri figli.
Guardiano
Il valore fiduciario che traspare dal trust chiama in causa anche un’altra figura: il guardiano. Si tratta di un soggetto con il compito di sorvegliare l’attività del trustee, verificando che svolga quanto stabilito dal disponente. In questo modo tiene sotto controllo l’aspetto morale del trust, ovvero l’impegno a garantire il benessere psichico della persona disabile.
Il guardiano può essere nominato nell’atto istitutivo del trust o in uno distinto. L’atto di trust comprende anche le disposizioni per sostituire il guardiano (nel caso di decesso, incapacità o revoca), come pure il metodo per nominarlo.
Guardiano può essere una persona fisica, giuridica, un ente, un’associazione, una società. Può essere un individuo singolo o un gruppo. Anche il genitore del disabile può nominarsi guardiano.
In base al trust, il guardiano può avere diversi compiti. Può fornire al trustee indicazioni e direttive, dare il consenso per compiere certi atti, essere ascoltato prima di una decisione particolarmente delicata nei confronti del beneficiario. Non deve però sostituirsi al trustee.
Il guardiano risponde delle sue azioni nei confronti del beneficiario e del fondo in trust.
PROTEZIONE DEI BENI
La presenza di un fondo è la condizione essenziale perché esista un trust. In genere è concepito senza un limite di tempo determinato, perché l’obiettivo finale è tutelare il beneficiario durante tutta la vita. Quando la persona disabile viene a mancare, il trustee conserva i beni con l’obiettivo di destinarli ai beneficiari finali, quali ad esempio i fratelli del disabile, le persone o l’Associazione che si sono occupati di lui.
I trust si possono concepire anche con una durata precisa: succede, ad esempio, destinando un fondo a vantaggio di una persona malata. In questo caso, la fine del trust può essere fatta coincidere con il momento in cui il beneficiario guarisce o migliora.
Il trustee deve gestire il fondo esclusivamente per le finalità indicate nell’atto istitutivo del trust, secondo le indicazioni fornite e con l’obiettivo di realizzare il programma stabilito. Il trustee può agire in giudizio ed essere citato in giudizio. Può anche comparire davanti a un notaio o a un altro rappresentante dell’autorità pubblica.
Sul fondo vige l’effetto della cosiddetta “segregazione”: i beni, dunque, restano separati da quelli del trustee e del disponente, e non vengono influenzati dalle vicende personali di questi. Se il trustee usa il fondo come proprio, è possibile chiedere la rivendicazione dei beni.
Se non rispetta le indicazioni o svolge il suo compito in modo impreciso, il trustee deve riportare i beni nella condizione in cui si sarebbero trovati se non avesse commesso errori.
Se viola i suoi doveri, il trustee può essere chiamato a un’azione di risarcimento per i danni causati, e può giustificare la gestione inappropriata solo in caso di un particolare fatto eccezionale.
In virtù del ruolo assunto, il trustee ha degli obblighi nei confronti del beneficiario, e non del disponente. Il beneficiario, quindi, può agire contro il trustee che non rispetta quanto pattuito nell’atto istitutivo. La persona tutelata ha anche il diritto a chiedere il rendiconto della gestione del fondo, può pretendere l’estinzione del trust e il trasferimento dei beni in trust in proprio favore o secondo le sue indicazioni.
STRUTTURE DEL TRUST
Punto fermo nella costituzione di un trust è la necessaria presenza del trustee. Per il resto, può assumere diverse conformazioni.
Di solito si distinguono i trust espressamente istituiti da quelli non espressamente istituiti.
I primi nascono dalla dichiarazione di volontà del disponente, attraverso lo specifico atto, stabilendo così la struttura che deve assumere il trust.
I secondi invece non si creano per volontà del disponente, ma si istituiscono per disposizione di legge.
Ci sono poi i trust dinamici e quelli statici.
Nei trust dinamici, il disponente trasferisce un diritto al trustee, a vantaggio del beneficiario.
Nei trust statici, invece, coincidono le figure di disponente e trustee. Il disponente, infatti, è titolare di un diritto di cui si dichiara fiduciario, a favore del soggetto da tutelare.
Si indicano come trust di scopo quelli nei quali manca un beneficiario definito. In questa circostanza, il disponente trasferisce un diritto con l’intento che venga raggiunto uno specifico scopo. Questo deve costituire un beneficio per la collettività o per la maggior parte di essa.
Esistono poi i trust collettivi: è il caso tipico che prende avvio da un gruppo di genitori di disabili seguiti da un ente assistenziale. Rispetto a un trust singolo, questa soluzione appare più semplice nella gestione, ottimizzando il riparto dei costi tra i genitori.
I familiari, nella veste di disponenti, costituiscono il trust prevedendo la possibilità di ingresso anche per altre persone nel ruolo di disponente, purché accettino le condizioni indicate nell’atto di istituto.
Un trustee professionale si occupa di amministrare i beni in trust. Il patrimonio complessivo viene diviso in comparti, uno per ogni persona disabile beneficiaria. In ogni comparto, il genitore del disabile immette i beni necessari all’autonomia del proprio caro, e che possono essere eventualmente a disposizione dell’ente assistenziale.
Nell’atto istitutivo si può aggiungere una clausola con cui indicare, alla morte del disabile, il beneficiario finale del fondo, che può essere l’ente assistenziale o altra istituzione simile.
Un trust può essere qualificato anche come ONLUS: lo stabilisce un intervento dell’Agenzia del Terzo Settore. Per ottenere la qualifica, il trust deve rispettare delle condizioni.
Nell’atto istitutivo deve esserci la clausola di irrevocabilità “al fine di garantire l’effettivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale”.
Il disponente non deve rientrare tra i beneficiari.
Se il trust perde la qualifica di ONLUS, il patrimonio dovrà essere trasferito ad altra ONLUS ai fini di pubblica utilità, previo parere dell’Agenzia per il Terzo Settore.
L’acronimo ONLUS deve comparire nella denominazione del trust.
Nel caso particolare di trust che prende avvio dopo la morte del genitore, si distinguono due situazioni.
Nel caso di trust testamentario, questo viene istituito dal disponente attraverso il proprio testamento, indicando il beneficiario, il trustee, i beni da conferire nel trust, e le modalità operative.
Nel caso di trust dormiente, questo viene istituito dal beneficiario attraverso un accordo “inter vivos”, ma si attiva solo dopo la morte del beneficiario stesso.
Il trust dormiente si può configurare in due modi.
Nel primo caso, dopo l’istituzione del trust, non viene trasferito alcun bene. Il trasferimento si ha dunque dopo la morte del beneficiario. Nel frattempo, però, sono già indicati il contenuto, i soggetti coinvolti, gli scopi e le finalità del trust.
In alternativa, i beni vengono conferiti nel trust fin dalla istituzione, ma il beneficiario potrà goderne solo dopo la morte del disponente.
Per i trust vige il divieto di patto successorio.
CONFRONTO CON ALTRE FORME DI TUTELA
Il trust si inserisce nel quadro delle misure utili ad accompagnare e a proteggere le persone con disabilità nella vita quotidiana. Questi strumenti sono in particolare:
– l’interdizione: misura rivolta a persone dai 17 anni in su incapaci di intendere e volere. In questo caso, il tribunale nomina un tutore che rappresenta la persona negli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– l’inabilitazione: misura rivolta a persone adulte con una parziale incapacità di intendere e volere. Il tribunale nomina dunque un curatore, che affianca la persona nello svolgimento di atti di straordinaria amministrazione, dopo aver ricevuto il consenso del Giudice Tutelare. La persona inabilitata può continuare a essere autonoma nell’eseguire gli atti di ordinaria amministrazione;
– l’amministrazione di sostegno: misura introdotta nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. L’obiettivo è tutelare chi si trova in difficoltà o autonomia ridotta (anche temporaneamente), non tanto sostituendolo completamente nello svolgimento degli atti, ma accompagnandolo nella loro esecuzione. C’è infatti l’impegno a limitare il meno possibile la capacità di agire della persona. Il Giudice Tutelare stabilisce i compiti dell’amministratore, con la possibilità di modificarli nel tempo in funzione delle esigenze della persona da tutelare.
In rapporto a queste forme di protezione legale, un trust può rappresentare una forma di aiuto alternativa, ma anche complementare.
Nello specifico, in caso di interdizione, il Giudice Tutelare può affidare al tutore il ruolo di guardiano del trustee, con l’obiettivo di controllare che vengano esaudite le indicazioni del disponente, ma anche di segnalare al trustee alcune esigenze da tenere in considerazione per il benessere della persona disabile.
Nel caso dell’amministrazione di sostegno, la persona nominata dal Tribunale può attivare un trust a beneficio della persona da tutelare, vincolandone i beni nell’apposito fondo.
Esistono poi strumenti apparentemente simili al trust, con beni vincolati a favore di una persona, in particolare disabile.
Uno è il “vincolo di destinazione”, disciplinato dall’articolo 2645 ter del Codice Civile. Prevede che specifici beni di un titolare siano isolati dal restante patrimonio, con l’obiettivo di destinarli “alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela e riferibili a persone con disabilità, pubbliche amministrazioni, o ad altri enti e persone fisiche”.
Il vincolo di destinazione mostra delle differenze con il trust:
– nel vincolo possono confluire solo beni mobili o immobili, mentre il trust comprende anche ad esempio denaro, diritti di usufrutto, nuda proprietà, quote e azioni, collezioni, opere d’arte…;
– il vincolo viene istituito solo con atto pubblico, che invece non è necessario per il trust, per il quale è sufficiente la forma scritta;
– il limite temporale del vincolo è di novant’anni al massimo, mentre non esistono limiti per il trust;
– il trust non impedisce l’alienazione dei beni (di solito i disabili e i soggetti deboli beneficiano del reddito dei beni, ma in alcuni casi si può alienare parte dei beni per mettere il ricavato a disposizione dei soggetti). L’importante è raggiungere lo scopo, che nel trust è indicato. Nessuna garanzia di attuazione dello scopo, invece, per il vincolo di destinazione.
Il “patrimonio destinato a specifici atti” è disciplinato dall’articolo 2447 bis, lettera a, del Codice Civile. La norma indica che una società può “costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare”.
Per via del termine “affare”, lo strumento è adatto al compimento di operazioni di tipo industriale, finanziario e commerciale. Non risulta quindi particolarmente indicato per la tutela di un soggetto debole, almeno in forma diretta.
Il “fondo patrimoniale” è regolato dall’articolo 167, comma I, del Codice Civile. L’articolo dispone infatti che “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”.
Rispetto al trust, il fondo patrimoniale presenta dei limiti:
– può comprendere solo beni mobili e immobili registrati, e titoli nominativi;
– la cessazione coincide con il venir meno del matrimonio, fatta salva la presenza di figli minorenni fino al raggiungimento della maggiore età;
– si applica solo in presenza di famiglia legittima;
– manca un programma da attuare a beneficio della persona disabile.
TRUST E FISCO
Dal punto di vista fiscale, il trust è regolato dalla modifica apportata dalla Legge Finanziaria del 2007 all’articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Si stabilisce in particolare che il trust è un soggetto passivo ai fini dell’Ires, l’imposta sui redditi delle società.
Ai fini fiscali, la legge distingue fra trust trasparenti e opachi.
Nei trust trasparenti i beneficiari sono individuati, il reddito dunque sarà imputato a loro e qualificato in capo a questi come reddito di capitale.
Nei trust opachi, non ci sono beneficiari individuati, il reddito sarà quindi imputato in capo al trust, e qualificato come reddito d’impresa – nel caso di trust commerciali – o delle altre diverse categorie (esempio, reddito della persona fisica) in caso di trust non commerciale.
Ci sono poi casi di trust al contempo trasparenti e opachi: in questi, parte del reddito è assegnata ai beneficiari, mentre un’altra parte è accantonata a capitale. In tale situazione, la quota assegnata ai beneficiari viene tassata in capo a questi, secondo le regole dei trust trasparenti, mentre quella accantonata a capitale segue i principi dei trust opachi.
Dal punto di vista impositivo, il trust si divide in quattro momenti: atto istitutivo, atto dispositivo, eventuali operazioni eseguite durante la vita del trust, e infine il trasferimento dei beni ai beneficiari.
Per l’atto istitutivo è prevista un’imposta fissa di registro pari a 168 Euro.
C’è poi l’atto dispositivo, corrispondente al trasferimento dei beni nel trust. Questo momento è soggetto alle imposte di successione e donazione. Nella determinazione delle aliquote, bisogna considerare il rapporto tra disponente e beneficiario.
Se il beneficiario è disabile, è prevista una franchigia pari a 1,5 milioni di euro, indipendentemente dal grado di parentela.
Nel caso di beni immobili, si applicano le imposte ipotecarie e catastali in maniera proporzionale (2% per le imposte ipotecarie, e 1% per quelle catastali)
Esente dall’imposta è il trasferimento, a favore del discendente, di aziende o rami di esse, o quote sociali o azioni, purché il discendente mantenga su esse un controllo non inferiore ai cinque anni.
Per quanto riguarda le operazioni che il trustee può svolgere durante la vita del trust, sono previste imposizioni autonome, in base al tipo di operazione e agli effetti giuridici derivanti.
C’è poi l’atto relativo al trasferimento dei beni ai beneficiari: per questa fase non è prevista imposizione indiretta.
AGEVOLAZIONE IMPOSTA DI SUCCESSIONE, DONAZIONE E TRUST DISABILI
Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono pagare l’imposta di successione e donazione, che prevede aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede (o il donante e il donatario).
La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992. In questi casi, infatti, è previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.
Inoltre, al verificarsi di determinate condizioni, la legge n. 112 del 22 giugno 2016 (Legge sul Dopo di noi) ha previsto l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in un trust o gravati da un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave.
Tra le principali condizioni richieste per l’esenzione, quella che il trust, il fondo speciale e il vincolo di destinazione devono perseguire come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti.
Tale scopo deve essere espressamente indicato nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione
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